Sicurezza

Il «Testo Unico» in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rende obbligatoria la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (in breve RLS) in tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti e, quindi, anche in aziende di piccole dimensioni.

Se nella tua azienda non si è provveduto alla nomina o designa­zione del RLS, sappi che le medesime prerogative e i medesimi poteri in materia di valutazione e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro è eser­citato dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

In breve RLS e RLST sono titolari di quattro diritti fondamentali:

Diritto di partecipazione

È il diritto di essere parte attiva alla fase di valutazione dei rischi e alla fase di individuazione, programmazione, rea­lizzazione e verifica delle misure di prevenzione di detti rischi.

Diritto d’informazione

Consiste nel ricevere e di dare tutte le informazioni utili al fine di neutralizzare i fattori di rischio, ivi compreso il diritto ad avere la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione adottate.

Diritto di consultazione

Ossia essere consultato nelle varie fasi che caratterizzano il procedimento che il datore di lavoro è tenuto ad os­servare per agire in conformità alla Legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diritto di proposizione

È la possibilità di presentare proposte in merito all'individuazione, l'elaborazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Se sei un RLS e vuoi saperne di più circa i diritti che hai in tale qualità, oppure, se nella tua azienda non esiste un RLS e desideri essere maggiormente informato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro contatta le nostre sedi!